Premesso, che questa organizzazione sindacale con nota n. 389 del 04.04.2016 aveva chiesto a codesta Direzione un incontro per la rivisitazione dei criteri del piano ferie estivo, per una pianificare e programmazione coinvolgendo il personale tutto, in modo che tutti potevano fruire di pari opportunità, con l’eventuale apertura di una finestra di dialogo con coloro che fruivano di altri diritti di Legge, come CS per cure termali, congedo parentale ed altro,
Tenuto conto che durante l’incontro avvenuto (con tutta tranquillità) solamente in data 12.05.2016, l’Amministrazione ha dichiarato che non è "nessuno" (termine usato dalla stessa parte pubblica) per procrastinare le altre assenze;
Visto che la richiesta delle OO.SS. di articolare il piano ferie in diversi turni da 20 gg, non è stata presa neanche in considerazione;
Considerato che la UIL ha chiesto il riconoscimento agli aventi diritto giorni 20 (venti) di congedo ordinario previsto dalle vigenti normative;
Preso atto della posizione della parte pubblica, quella di non avere spazi di modifica rispetto al piano ferie vigente, in base all’organico ed ai dati forniti dal Comandante di Reparto;
Visto l’ordine di servizio n. 97 del 17 maggio 2016, con il quale la Direzione contrariamente alle risultanze del tavolo di concertazione, ha previsto che chi fruisce di cure termali nei mesi di Luglio ed Agosto, potrà fruire solamente del congedo ordinario nel 1° o 6° turno e le richieste dovranno pervenire entrambe entro il 24.05.2016,
D I F F I D A
la Direzione della Casa Circondariale ad attenersi agli accordi sindacali ed autorizzare laddove dovessero pervenire le richieste di cure Termali, poiché non può arbitrariamente negare un diritto previsto dalle vigenti normative al personale richiedente, tantomeno prevedere un termine di presentazione delle istanze, in quanto l’esigenza delle stesse, scaturisce solamente per motivi sanitari su prescrizione del medico curante specialista.
PQSM
Si rammenta che i criteri concordati presso il Provveditorato Regionale A.P. di Potenza nel lontano 29.03.2011, riguardano solamente il piano ferie estivo e le modalità di fruizione del congedo ordinario, NON di altre assenze, dei diritti previste dalle Leggi dello Stato Italiano. L’unico vincolo ancora in corso, è quello che tra una assenza e l’altra ( esempio_tra il CO e le cure termali), devono trascorrere almeno 15 gg di servizio.
Durante l’incontro del 12 maggio 2016, codesta Direzione è stata ferma sulle proprie decisioni senza manifestare un pizzico di volontà di cambiamento richiesto dalle organizzazioni sindacali, poi di fatto, agisce contrariamente alla propria di posizione iniziale, con un irrituale OdS.
In caso contrario e di mancato riconoscimento, questa segreteria non potrà non delegare il tutto al proprio ufficio Legale, per assicurare al personale i propri diritti.
Cordiali Saluti
f.to Donato SABIA - Segretario Generale Regionale